Regolamento Delegazioni Territoriali

ORGANI PERIFERICI DEL RETRIEVERS CLUB ITALIANO 


SCOPI 

Art. 1 – Il presente regolamento stabilisce le norme, le funzioni, e i limiti degli Organismi Periferici del R.C.I. 


ORGANISMI PERIFERICI 

Art. 2 – Gli organismi periferici del R.C.I. sono le Delegazione territoriali. 


DELEGAZIONI 

Art. 3 – Le Delegazioni R.C.I. sono libere associazioni di Soci R.C.I. che, nell’ambito della competenza stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale con l’atto di riconoscimento, mirano ad attuare sul territorio gli scopi annunciati dallo Statuto R.C.I., nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo medesimo. Le Delegazioni devono soltanto svolgere, senza fini di lucro, attività cinotecnica e sportiva in relazione alle esigenze locali, curando il miglior affiatamento tra i soci R.C.I. e la collaborazione tra i medesimi, in armonia con i principi del costume e dell’onore sportivo e nel rispetto della disciplina sociale. E’ vietata qualsiasi attività non preventivamente richiesta al C.D.N. e da questo approvata. 


COSTITUZIONE 

Art. 4 – la Delegazione si realizza con una assemblea costitutiva di Soci R.C.I. che decide la denominazione, preferibilmente legata al territorio, da proporre al CDN, che vota la nomina del proprio Consiglio Direttivo di Delegazione (in breve CDD) secondo criteri dell’art. 6 del presente Regolamento a giudizio insindacabile del CDN tenendo conto delle seguenti condizioni: a) Sia pervenuta alla segreteria Nazionale domanda di riconoscimento ufficiale accompagnata dal verbale d’assemblea costitutiva controfirmato almeno da 30 soci – in via transitoria per l’anno 2019 da almeno 20 soci - da cui risulti esplicitamente che l’assemblea abbia accettato senza condizioni il rispetto del presente Regolamento. Il numero minimo per permanenza di ciascuna Delegazione sarà comunque di 30 soci. b) La Delegazione abbia recapito e sede sociale; c) La Delegazione di nuova nomina non ricada in un raggio inferiore a cinquanta chilometri da altre Delegazioni esistenti, salvo eventuali modifiche del raggio chilometrico , in aumento o in diminuzione per necessità territoriali o di bacino di utenze eccezionali, valutate dal CDN. Il Consiglio Nazionale si pronuncia nel termine di 120 giorni a far tempo dalla data di ricezione della domanda completa in ogni sua parte. In caso di diniego non è tenuto ad esplicare le motivazioni. 


ASSEMBLEA GENERALE 

Art. 5 – L’Assemblea generale dei Soci della Delegazione è composta da tutti i soci della Delegazione in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. Ogni Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in assemblea da un socio, parimenti avente diritto di voto, mediante delega scritta. I soci giovani di minore età non possono votare né essere eletti né rappresentare altri Soci; hanno però diritto di presenza e di parola in assemblea. Un socio può presentare una sola delega scritta. Le elezioni saranno a scrutinio segreto o per alzata di mano, proposta a discrezione di chi presiede l’assemblea. L’assemblea si riunisce una volta all’anno entro il mese di aprile per approvare la relazione del consiglio direttivo e l’attività zootecnica svolta e quella da programmare. L’assemblea è presieduta dal Presidente Coordinatore della delegazione o in caso di impedimento dal segretario oppure, quando entrambi ne siano impediti o ne facciano richiesta, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. In caso di votazione occorre nominare un collegio di tre scrutatori scelti dall’assemblea fra i presenti aventi diritto di voto. La convocazione dell’assemblea è annunciata dal Presidente Coordinatore con invio ai soci per posta, anche elettronica, dell’invito a parteciparvi. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti almeno 10 giorni prima della data di riunione. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché siano presenti di persona o per delega la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Spetta all’assemblea eleggere i Consiglieri, le nomine diventano definitive solo dopo la ratifica da parte del CDN. Copia dei verbali dell’assemblea devono essere inviate entro i 15 giorni successivi al CDN. 


CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 6 – Il consiglio direttivo della Delegazione è costituito da 3 Consiglieri eletti che ricoprono le seguenti cariche: 1 –Coordinatore/Presidente; 2 – Vice- coordinatore/vice presidente; 3 – Segretario. L’Assemblea dei soci voterà direttamente per ciascuna delle cariche un unico nominativo. In caso di parità di voti per uno o più cariche si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’assemblea alla prima riunione. Se venissero a mancare più della metà dei consiglieri l’intero consiglio si considera decaduto ed il CDN incaricherà un proprio delegato per l’ordinaria amministrazione, il quale provvederà a convocare entro due mesi successivi una nuova assemblea per l’elezione del Consiglio di Delegazione. Non può ricoprire cariche nell’ambito del CDD chi nel triennio precedente abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Chi incorre in tali sanzioni non solo non potrà essere eletto nel triennio successivo, ma se già in carica, decade automaticamente nel momento in cui entra in vigore il provvedimento disciplinare. Le nomine dei Consiglieri eletti diventano definitive solo dopo la ratifica da parte del CDN, nel contempo esse hanno efficacia temporanea ma il CDD può iniziare la propria regolare attività, salvo sospenderla qualora il CDN non ratifichi, motivando, le nomine del Presidente Coordinatore o dell’intero CDD, che in tal caso rassegneranno i propri poteri nelle mani dell’incaricato del CDN che convocherà entro due mesi una nuova assemblea dei soci per il rinnovo delle votazioni. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare in sede locale gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale secondo le disposizioni del CDN, e l’obbligo di approvare entro il 30 settembre di ogni anno il programma dell’attività per l’anno seguente. Il Consiglio si riunisce di norma con cadenza bimestrale e comunque allorquando lo ritenga opportuno il Presidente Coordinatore o la maggioranza del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente Coordinatore o in sua assenza dal consigliere più anziano. La convocazione di regola è fatta per posta o per mail almeno 7 giorni prima della data di riunione; eccezionalmente in casi di necessità può essere fatta anche verbalmente. Le riunioni di Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voto prevale l’opinione di chi presiede il Consiglio. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive sono tassativamente da ritenere decaduti dal loro incarico. I verbali delle riunioni di Consiglio vanno inviati entro sette giorni dalla loro approvazione alla segreteria nazionale o comunque al CDN. I nuovi associati entreranno in forza alla Delegazione dopo l’approvazione della loro domanda di associazione da parte del CDN. Il consiglio di Delegazione può respingere, motivandola, la domanda di affiliazione alla delegazione di un nuovo Socio, oppure di un nuovo Socio che l’anno precedente era iscritto altrove. In tali casi, se si tratta di un nuovo socio, questi può ottenere l’associazione presso la Segreteria nazionale. Se invece si tratta di un rinnovo di associazione, la Segreteria Nazionale lo iscriverà nei propri elenchi salvo che ci sia stata perdita di qualità di socio secondo i casi previsti dallo Statuto Sociale. 


IL COORDINATORE/PRESIDENTE

Art. 7 - Il Coordinatore della Delegazione ha la rappresentanza legale della Delegazione sia nei rapporti interni con il R.C.I., che in quelli esterni. Egli provvede personalmente ad inviare alla Sede centrale tutte le notizie relative alla attività di delegazione; provvede altresì ad inviare entro il 1 ottobre di ogni anno il programma delle attività per l’anno seguente. Non può ricoprire carica chi abbia riportato nel triennio precedente sanzioni disciplinari più gravi e diverse della censura. Egli vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni dell’assemblea e del CDN. In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio, in questo caso le sue delibere devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio alla prima riunione. In caso di assenza o di inadempimenti il presidente è sostituito dal consigliere più anziano. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente o il consigliere più anziano convoca l’assemblea dei soci entro 30 giorni per l’elezione del Consigliere vacante. 


RICONOSCIMENTO E SCIOGLIMENTO 

Art. 8– Il CDN decide secondo il disposto dell’Art. 3 del presente Regolamento, se riconoscere la Delegazione appena costituita per un periodo provvisorio di in anno. Trascorso tale termine il CDN riesamina la pratica e può concedere, se il caso, il riconoscimento definitivo della Delegazione. Lo scioglimento della Delegazione riconosciuta avviene per decisione dell’Assemblea dei Soci della Delegazione con voto dei due terzi degli associati nell’anno e che risultino Soci anche nell’anno precedente. La revoca del riconoscimento viene deliberata dal CDN. Sarà sempre comunque motivo di revoca il mancato raggiungimento al termine di ogni anno sociale di un numero minimo di Soci aderenti alla Delegazione pari a quello dei Soci Fondatori previsto dall’art. 4 del presente regolamento. L’attività di Delegazione potrà avvenire sempre e soltanto al raggiungimento del numero minimo di associati pari a 30. 

Art. 9 - Il Presidente del CDN convoca i Coordinatori/Presidenti di Delegazione almeno una volta l’anno per decidere sui programmi e sulle attività di settore. 

Art. 10 – Il CDN ha il diritto di disporre le proprie ispezioni e, in caso irregolarità, violazioni statutarie, e comportamenti anti-sociali o mancato funzionamento degli Organismi periferici, può sciogliere i relativi Consigli e nominare un Commissario straordinario. 


ATTIVITA’ ZOOTECNICA E GESTIONE PATRIMONIALE 

Art. 11 – le Delegazioni territoriali fungono da supporto all’attività del Retrievers Club Italiano sul territorio nazionale. Possono organizzare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, e di concerto con il Club centrale: raduni, prove di lavoro, seminari divulgativi per le razze retrievers. Qualsiasi attività sul territorio della Delegazione dovrà essere preventivamente approvata dal CDN, secondo quanto disposto dall’Art. 6 ed 7 del presente regolamento. Per casi eccezionali, in deroga da quanto previsto dall’art. 7 del presente regolamento (transitoriamente per l’anno 2019), le attività in programma potranno essere portate a conoscenza al CDN, e da questi approvate, con un termine di almeno 120 giorni precedenti rispetto all’evento. Al momento della proposta al CDN dovrà essere allegato un bilancio di previsione, che dovrà necessariamente essere almeno in pareggio. Tutti i pagamenti e rimborsi verranno effettuati dalla tesoreria del R.C.I. la quale provvederà al pagamento solo in presenza di documenti giustificativi fiscalmente validi. Le Delegazioni non hanno autonomia patrimoniale o finanziaria. Negli eventi organizzati direttamente dalle Delegazioni territoriali non potranno partecipare soggetti di proprietà dei Consiglieri di Delegazione, o che lo siano stati nei 6 mesi precedenti all’evento. 


GESTIONE COMMISSARIALE DELLE DELEGAZIONI 

Art. 12– Il CDN può nominare un Commissario Straordinario per la Delegazione quando ravvisi una delle seguenti condizioni d’irregolarità: violazioni statutarie, comportamenti anti-sociali, mancato funzionamento della delegazione, mancato rispetto dei Regolamenti da parte della Delegazione o dei suoi Dirigenti. La nomina del Commissario straordinario ha come effetto immediato la decadenza per scioglimento coatto del Consiglio Direttivo di delegazione in carica. Il CDN potrà conferire incarico di Commissario Straordinario a persona di sua fiducia, comunque mai ad un socio della delegazione in questione. La nomina del Commissario straordinario, deliberata dal CDN o dal Presidente del R.C.I., avrà efficacia dal momento in cui sarà stata notificata per iscritto dalla segreteria nazionale al Commissario designato ed alla delegazione posta in gestione commissariale. Il commissario straordinario al momento della nomina opera riassumendo temporaneamente in sé i poteri del Consiglio di delegazione nella gestione dell’ordinaria Amministrazione per la conduzione di tutte le iniziative già avviate che non abbiano avuto sospensioni per effetto della gestione commissariale. Il commissario straordinario avrà principalmente il compito di appurare la situazione della delegazione, verificando le motivazioni che hanno indotto la gestione commissariale. Egli dovrà, nel possibile, cercare di sanare ogni anomala situazione, riportando la delegazione alla condizione di legittimità e di buon funzionamento, operando affinché i Soci risentano al minimo dei disagi conseguenti dalla gestione commissariale. Espletate le dovute indagini e operati gli opportuni tentativi di risanamento egli dovrà, con propria relazione scritta, notificare al CDN, le proprie conclusioni, proponendo, se del caso, la revoca dei riconoscimenti. In caso contrario, ove l’opera di recupero appaia possibile, egli dovrà convocare al più presto, e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla data di relazione, l’assemblea dei soci della delegazione per l’elezione del nuovo CDD e per una propria relazione illustrata della situazione . La gestione commissariale non potrà, in ogni caso, protrarsi oltre quattro mesi. Il CDN potrà, qualora non ritenga proficua l’opera svolta dal commissario, sollevarlo in ogni momento ed attribuire tale incarico ad altra persona. Al Commissario Straordinario il Consiglio direttivo della delegazione commissariata dovrà consegnare tutto il materiale amministrativo che appartenga alla Delegazione. Di tale consegna dovrà essere redatto regolare verbale controfirmato dalle parti. Il Commissario straordinario onde consentire eventualmente il proseguio dell’attività sociale, potrà decidere di affidare parte o tutto il materiale ad una o più persone da lui ritenute idonee. Al termine della gestione commissariale il Commissario Straordinario restituirà tutto il materiale della Delegazione al consiglio neoeletto, se la situazione sarà sanata; in caso contrario restituirà al CDN del RCI il materiale amministrativo e quello d’uso. 


Art. 13– Tutte le cariche sociali sono gratuite 


Art. 14 – Il socio appartenente ad una Delegazione non può, nell’anno in corso, operare il passaggio ad un’altra Delegazione. Ogni passaggio da una Delegazione ad un’altra deve essere richiesto dal socio alla nuova Delegazione, al momento del rinnovo annuale e lo vincolerà per tutto l’anno in corso. La comunicazione dell’avvenuto trasferimento deve essere data, dal presidente della Delegazione accettante, al CDN. Le delegazioni si impegnano a trasmettere mensilmente alla segreteria nazionale eventuali variazioni degli associati. 


NORME DISCIPLINARI 

Art.15 - Essendo le Delegazioni territoriali emanazione del Club nazionale, eventuali liti, comportamenti scorretti o mancato rispetto delle norme statutarie, saranno denunciati ai probiviri del Club o alla giustizia sportiva dell’ENCI che, espletate le istruttorie del caso, provvederanno ad assumere eventuali sanzioni secondo il regolamento vigente. 


Art. 16 – Il presente regolamento può essere modificato dal CDN , previa consultazione e delibera da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il CDN si riserva di deliberare di volta in volta.