Nuovo Statuto del Retrievers Club Italiano


PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ ASSOCIATIVA, COLLABORAZIONE CON L'ENCI

Articolo 1
E' costituita con sede in Firenze la Società specializzata denominata RETRIEVERS CLUB ITALIANO. Il Retrievers Club Italiano è associato all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da Esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'Enci

L'Associazione ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo delle razze retrievers, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall' ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l'Associazione Retrievers Club fornisce periodicamente all' ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
Il Retrievers Club riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo, di sanzione  in capo all' ENCI, ed in particolare il potere dell' ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell' ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

L'Associazione presta all' ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere:
- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall' ENCI;
- di comunicare all' ENCI le variazioni all'elenco Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall' ENCI.
 

Articolo 2
Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei retrievers ed assiste in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;


b) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le Società cinofile da questa riconosciute, oppure con altri Enti o Società specializzate anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.

c) è organizzato in Sezioni: tre Sezioni di Razza e una Sezione Lavoro:

“Flat Coated, Chesapeake Bay, Curly Coated, Nova Scotia Retrievers Club”, “Golden Retriever Club”, “Labrador Retriever Club”, “Working Retriever Club”, alle quali compete di proporre e curare le iniziative più idonee al raggiungimento degli scopi sociali.

L’istituzione di nuove sezioni sarà deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo Centrale, qualora dovessero emergere tali necessità.

 

RAPPORTO ASSOCIATIVO, VOTO IN ASSEMBLEA

Articolo 3
Possono essere soci del Retrievers Club Italiano tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento delle razze retrievers la cui domanda di associazione, presentata  nei modi previsti dal presente statuto, sia stata  accettata dal Consiglio Direttivo Centrale.

Articolo 4
I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.
I loro diritti e doveri nei confronti della Società od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali, è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori verseranno una quota una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio.

Il Consiglio Direttivo Centrale, anche su proposta dei Consigli di Sezione, potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 (diciotto) anni.
Tutte le categorie di soci hanno diritto di godere dei benefici che l'associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali, al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci e con eguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Articolo 5

Per far parte in qualità di socio del Retrievers Club Italiano, occorre avanzare domanda scritta, firmata e convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. Al momento della iscrizione ciascun socio afferisce obbligatoriamente ad almeno una delle Sezioni nelle quali la Società  è organizzata.

La domanda dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo di Sezione. La Sezione che riceve la domanda, avrà, in questo caso, cura di istruire la pratica e di inoltrarla tempestivamente al Consiglio Direttivo Centrale per l'accettazione. In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale, la disciplina relativa e i regolamenti di Sezione nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dagli organi sociali.

Il Consiglio Centrale, preso atto del parere della Sezione che riceve la domanda, può negare l’ammissione a socio. Al diniego di adesione, sul quale il Consiglio Direttivo Centrale non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione, è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea Generale utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Centrale, possono essere valutate solamente dal Consiglio Direttivo Centrale neoeletto.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto al voto. Indipendentemente da quante siano le Sezioni a cui aderisce ciascun socio avrà diritto ad un solo voto nell'Assemblea Generale dei soci.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.

 Articolo 6
L'assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla Società dai soci.
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile né rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi.

Articolo 7
L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Articolo 8
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni nei modi previsti dall'art. 7;
b) per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo Centrale successivamente al primo marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo Centrale.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Articolo 9
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.

ORGANI SOCIALI

Articolo 10
Sono organi della Società:
a) l' Assemblea Generale dei soci
b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall' Enci.
c) il Presidente
d) il Comitato Probiviri
e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti
f) i Consigli Sezionali.

Fra gli organi sociali può essere previsto anche il Comitato Tecnico

 

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 11
L'Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. Le deleghe devono essere depositate dal socio cui sono intestate, prima che l'assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

L’Assemblea elegge quattro Consiglieri. Sulla scheda ogni socio può esprimere due preferenze.
Articolo 12

L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo richieda, da un socio chiamato tra i  presenti a presiederla.
Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci, ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L'Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Articolo 13
L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria almeno una volta all'anno in località da designare, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo Centrale, la maggioranza dei Consigli Sezionali oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal presidente con l'invio per posta, ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione.
Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola senza però diritto di voto.

Articolo 14
L'Assemblea Generale ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della Società;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
d) sulle modifiche dello statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell'articolo 4;
f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta, inoltre, all'assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci revisori.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE


Articolo 15
Il Consiglio Direttivo Centrale è composto di nove consiglieri: quattro  sono eletti dall'Assemblea Generale dei soci e 4 Consiglieri sono eletti  dalle Assemblee Sezionali, uno per ciascuna Sezione.  Dura in carica tre anni solari. I Consiglieri possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi. Tornano ad essere eleggibili a partire dal mandato successivo a quello in cui non hanno ricoperto l’incarico.
Un Consigliere è nominato dall'ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo Centrale, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.
Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dai primi non eletti in ordine dei voti ricevuti. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'assemblea generale dei soci  per le nuove elezioni del consiglio.  La decadenza del Consiglio Direttivo Centrale comporta l'automatica decadenza dei Consigli Sezionali.

Articolo 16
Il Consiglio Centrale ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci.

Coordina l’attività delle Sezioni, verificando che questa sia conforme allo Statuto e alle direttive dell’Enci, è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide  sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni , sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume le responsabilità, nomina le mansioni e le remunerazioni.

Articolo 17
Il Consiglio Centrale provvede  alla nomina tra i suoi membri del Presidente e del Vice-Presidente della Società e di uno o due segretari ed eventualmente di un tesoriere.


Articolo 18
Il Consiglio Centrale si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente, almeno  dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il consiglio è presieduto dal presidente, oppure, in sua assenza, dal vice presidente o, qualora, questi mancassero dal consigliere più anziano di età.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
Non sono ammesse deleghe. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica tramite notifica raccomandata inviata dal Presidente .

IL PRESIDENTE


Articolo 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Centrale e dell'Assemblea Generale; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Centrale; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal consiglio un Presidente onorario, previa sua accettazione, anche non consigliere purché socio. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE


Articolo 20

Il patrimonio della società è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della società sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuali contributi  provenienti da enti e persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.


Articolo 21
L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo, approvato dall'assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'Enci.
Gli utili e gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie ed il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o di distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

 

CONSIGLI SEZIONALI

Articolo 21 bis

Le competenze, gli organi  e le modalità di elezione dei Consigli di Sezione sono riportate nel Regolamento delle Sezioni allegato al presente statuto di cui è parte integrante.


COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI


Articolo 22
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci, eletti dall'assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
L'assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI

Articolo 23

Ogni socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. È soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione Retrievers Club Italiano nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.
Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal collegio dei probiviri. Il collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri del collegio sono eletti dall'assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere e durano in carica 3 anni solari.
Uno dei membri effettivi sarà sempre competente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza o con la presenza di tre membri dei collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente.
In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal primo supplente.
Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio Centrale e al Presidente RCI che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il presidente della società.
In caso di mancanze gravi il Consiglio Centrale potrà in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Il Consiglio Direttivo Centrale procede all'attuazione del lodo emesso dai probiviri.
I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può additare a carico di un socio della Società sono i seguenti: censura e sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà una proposta motivata di tale provvedimento all'assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell'Associazione Retrievers Club sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI. L'Associazione Retrievers Club ottempera e da esecuzioni alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

SCIOGLIMENTO


Articolo 23bis
La stessa assemblea generale, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.
VARIE


Articolo 24
Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.

MODIFICHE STATUTARIE


Articolo 25
Il presente statuto dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo Centrale o da almeno un terzo dei Soci aventi il diritto al voto. Le deliberazioni devono essere approvate, a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno  dei Soci aventi diritto al voto. Le modifiche dello Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

Articolo 26
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.


NORME TRANSITORIE

 

1) Per i soci che sono tali già  nell’anno 2007, la scelta di adesione ad almeno una delle sezioni dovrà avvenire entro il 20 febbraio 2008.